Consiglio d'Istituto
Ogni tre anni si rinnova il Consiglio d'Istituto.
di seguito la modulistica:
LE COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
II consiglio di istituto è presieduto da uno dei membri, eletto a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti. Può essere eletto anche un vice presidente.
Il consiglio stabilisce i criteri a cui il collegio dei docenti deve attenersi nella composizione del PTOF (ha il potere di adottarlo o meno e quindi di possibile rinvio dello stesso al collegio docenti per un suo adeguamento) e ha una funzione di verifica di fatto nel momento in cui gestisce il Programma annuale.
Delibera il regolamento interno che disciplina la vita di istituto, interviene sulla struttura dell’orario, sulle questioni relative alla privacy ecc.
Dà quindi indicazioni e stabilisce i criteri sugli aspetti organizzativi dell’istituto.
Più nello specifico, ai sensi dell’art. 10 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (e successive modificazioni) il consiglio di circolo e d’istituto:
- Elabora e adotta gli indirizzi generali del PTOF e determina le forme di autofinanziamento.
- Delibera il Programma annuale, il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico dell'istituto:
a) Approva il Programma annuale entro il 15 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento;
b) Verifica lo stato di attuazione del programma entro il 30 giugno;
c) Approva le modifiche al programma annuale ;
d) Approva, entro il 30 aprile, il Conto Consuntivo predisposto dal DSGA e sottoposto dal Dirigente Scolastico all'esame del collegio dei revisori dei conti;
e) Stabilisce l'entità del fondo per le minute spese;
f) Ratifica i prelievi dal fondo di riserva effettuati dal Dirigente scolastico entro 30 giorni;
g) Delibera sulle attività negoziali di cui all'art. 33 comma 1 del Decreto Interministeriale n. 44/2001;
h) Determina i criteri e i limiti delle attività negoziali che rientrano nei compiti del Dirigente Scolastico.
- Fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di intersezione, di interclasse e di classe, ha potere deliberante, su proposta della giunta esecutiva, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:
a) Adozione del regolamento interno dell'istituto che deve fra l'altro, stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima, per la partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs. 297/94;
b) Acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librarie e acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni;
c) Adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;
d) Criteri generali per la programmazione educativa;
e) Criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;
f) Promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
g) Partecipazione dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
h) Forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dall'istituto.
Inoltre:
- Esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, dell'istituto e stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi.
- Esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento previste dagli articoli 276 e seguenti del D.Lgs. 297/94.
- Esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici ai sensi dell'articolo 94 del D.Lgs. 297/94 e degli artt. 2-5 del DPR 275/99 come modificato dai DPR 156/1999 e 105/2001.
- Delibera, sentito per gli aspetti didattici il collegio dei docenti, le iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall'articolo 106 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309.
- Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.
- Sulle materie devolute alla sua competenza, esso invia annualmente una relazione al provveditore agli studi e al consiglio scolastico provinciale.
- Programma annuale all'approvazione del consiglio d'istituto.
Nota bene
Premettendo che la materia sia tuttora controversa, si è del parere che continuino a spettare al consiglio d’istituto l’indicazione dei criteri generali relativi alla formazione delle classi e all'adattamento dell'orario delle lezioni anche in relazione alla riduzione dell’orario per “cause di forza maggiore”.
Ricordiamo inoltre che spetta al consiglio d’istituto, sulla base delle proposte del collegio dei docenti, definire le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio, pur compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell'istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie.
Il Consiglio d’Istituto non ha invece competenza sugli aspetti della valutazione disciplinare (es. definire indicatori, descrittori e scala decimale da adottare per la valutazione degli allievi, programmazione disciplinare ecc.).
Tali competenze sono proprie del collegio dei docenti (il PTOF viene infatti elaborato dal collegio dei docenti per la parte didattica).