LA SICUREZZA NELLE SCUOLE


La Salute e la Sicurezza sono diritti fondamentali e inalienabili di ogni persona sanciti dalla Costituzione.

Il Decreto Legislativo n° 81/2008 (vedi pdf sotto), prevede espressamente che anche la scuola rientri tra le attività soggette alle norme di salute e sicurezza per l’attuazione e il miglioramento continuo della prevenzione.

Gli art. 17 e 18 del Testo Unico stabiliscono l’obbligo per il datore di lavoro (nella scuola il Capo d’Istituto) di provvedere affinché ciascun lavoratore riceva un’adeguata informazione circa i rischi e l’organizzazione della sicurezza nell’azienda, e riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute. Anche il D, Lgs. 81/2008 conferma l’obbligo formativo. All’inizio dell’anno scolastico a tutti i nuovi assunti, personale docente ed ATA, viene consegnato un opuscolo informativo dal titolo “Informazioni su rischi e sicurezza nella scuola”. In modo che tutti i membri comunità scolastica siano a conoscenza delle regole di comportamento nell'ordinario svolgimento di tutta l'attività svolta nella scuola.

 

L'informazione è riferita:

a) ai rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività; 

b) alle misure di prevenzione e protezione adottate; 

c) alle norme di comportamento specifiche relative a particolari ambienti scolastici (es. palestra, laboratori scientifici, ecc.); 

d) ai pericoli connessi all'uso di sostanze o preparati pericolosi; 

e) alle modalità di segnalazione di pericoli; 

f) al comportamento in caso di infortunio e alle procedure di primo soccorso.

 

Organizzazione della sicurezza

L'organizzazione della sicurezza poggia sui seguenti adempimenti del Dirigente Scolastico:

1. valutare gli specifici rischi dell'attività svolta nell'istituzione scolastica ed elaborare un documento, conseguente alla “valutazione dei rischi”, da tenere agli atti, indicante, tra l'altro, i criteri adottati nella stesura della valutazione, nonché le opportune misure di prevenzione e protezione dai rischi;

2. designare il responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione e gli addetti al servizio di prevenzione e protezione;

3. designare il Medico Competente

4. designare i lavoratori addetti alle misure di prevenzione incendi, evacuazione e di pronto soccorso (figure sensibili); nonché la figura del preposto 

5. fornire ai lavoratori,  ove necessario, dispositivi di protezione individuale;

6. assicurare un'idonea attività di formazione e informazione degli interessati, personale ed alunni, in ragione delle attività svolte da ciascuno e delle relative responsabilità;

7. consultare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e informare le RSU (Organizzazioni sindacali) sull'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 6 CCNL/1999);

8. rispettare le clausole assicurative.

Testo-Unico-81-08-Edizione-Giugno-2016.pdf