Validità dell’anno scolastico e ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione

Ai fini della validità dell’anno scolastico è necessaria la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato; rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del Consiglio di Classe.

Il Collegio dei Docenti può deliberare deroghe per casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al Consiglio di Classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.

L’articolo 6 del decreto legislativo n.62/2017 interviene sulle modalità di ammissione alla classe successiva per le alunne e gli alunni che frequentano la Scuola Secondaria di Primo grado. L’ammissione alle classi seconda e terza di Scuola Secondaria di Primo grado è disposta, invia generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto, l’alunno viene ammesso alla classe successiva o all’esame di Stato, anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione.

Il giudizio di idoneità all’ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione è espresso dal Consiglio di Classe in decimi anche inferiore al sei, considerando il percorso scolastico triennale compiuto dall’allievo nella scuola secondaria di primo grado.